NESSUNO TOCCHI CAINO - L’AMMINISTRAZIONE BIDEN SI OPPONE ALL’USO DI DICHIARAZIONI OTTENUTE CON LA TORTURA. UN ALTRO GIUDICE DI GUANTANAMO SI DIMETTE
NESSUNO TOCCHI CAINO NEWS
Anno 21 - n. 31 - 07-08-2021
Contenuti del numero:
1. LA STORIA DELLA SETTIMANA : L’AMMINISTRAZIONE BIDEN SI OPPONE
ALL’USO DI DICHIARAZIONI OTTENUTE CON LA TORTURA. UN ALTRO GIUDICE DI
GUANTANAMO SI DIMETTE
2. NEWS FLASH: CANDIDABILE PER IL GIUDICE PENALE, INCANDIDABILE PER IL
GIUDICE CIVILE. L’ASSURDA VICENDA DELL’EX SINDACO DI CERIGNOLA
3. NEWS FLASH: EGITTO: CONDANNATI A MORTE 24 FRATELLI MUSULMANI
4. NEWS FLASH: SUDAN: SEI PARAMILITARI CONDANNATI A MORTE PER LE UCCISIONI DI MANIFESTANTI
5. NEWS FLASH: ARABIA: GIUSTIZIATO MEMBRO DELL’ISIS
6. I SUGGERIMENTI DELLA SETTIMANA :
"L’AMMINISTRAZIONE BIDEN SI OPPONE ALL’USO DI DICHIARAZIONI OTTENUTE CON LA TORTURA. UN ALTRO GIUDICE DI GUANTANAMO SI DIMETTE" di Valerio Fioravanti
Come ennesima conseguenza del fatto che gli statunitensi cercano di
processare degli estremisti islamici inventando una procedura penale e
un diritto internazionale “ad personam”, a 20 anni dagli attentati
dell’11 Settembre non solo i processi non sono ancora iniziati, ma i
giudici incaricati continuano a dimettersi.
L’ultimo è il generale Mark S. Martins, il procuratore capo nei processi
della Military Commission di Guantanamo. La Commissione Militare è una
specie di Corte Marziale, ma mentre una corte marziale processa i
militari delle proprie Forze Armate, la Military Commission, una
invenzione del 2006 dell’Amministrazione Bush, processa gli estremisti
islamici considerati “prigionieri di guerra”, una specie di Corte di
Norimberga o Tribunale Penale Internazionale, ma unilaterale.
Il generale Mark S. Martins, che ha ricoperto l’incarico durante le
amministrazioni Obama e Trump, il 7 luglio ha presentato bruscamente
documenti che notificavano il suo pensionamento anticipato per il 30
settembre. Citando “alti funzionari del governo con conoscenza delle
controversie”, il New York Times ha riferito che Martins si era
“ripetutamente scontrato con gli avvocati dell’amministrazione Biden
sulle posizioni che il suo ufficio aveva assunto su come il diritto
internazionale e la Convenzione contro la Tortura fosse applicabile nei
processi di Guantanamo.”
”L’amministrazione Biden si è opposta all’uso di dichiarazioni ottenute
con la tortura. Durante l’amministrazione Trump, Martins aveva preso
posizione secondo cui la clausola del giusto processo della Costituzione
degli Stati Uniti non si applicava ai detenuti di Guantanamo, una
posizione che solleva importanti questioni costituzionali e sui diritti
umani. Il Dipartimento di Giustizia sotto l’amministrazione Biden ha
rifiutato il punto di vista di Martins, anche se non lo ha ripudiato
apertamente.
Nelle memorie depositate dagli avvocati civili il 9 luglio nel caso di
Abdulsalam al-Hela – un detenuto yemenita che è stato incarcerato a
Guantanamo dal 2004 senza essere accusato di alcun reato – il
Dipartimento di Giustizia ha affermato di non aver preso posizione sulla
questione. Martins ha anche presentato memorie preliminari utilizzando
dichiarazioni ottenute con la tortura dal detenuto Abd al-Rahim
al-Nashiri, che è stato condannato a morte come presunta mente
dell’attentato alla USS Cole che ha ucciso 17 marinai statunitensi nel
2000. Sebbene un giudice militare durante le fasi preliminari avesse
stabilito che tali dichiarazioni fossero ammissibili, sotto la pressione
di funzionari dell’amministrazione, i pubblici ministeri militari hanno
presentato una mozione il 16 luglio per rimuovere quelle dichiarazioni
dal verbale. “Gli è stato chiesto di dimettersi o si è dimesso per
protesta?” ha detto al Times il capo del team difensivo di Nashiri, il
capitano di Mari
na Brian L. Mizer. “Non lo so.” Ma, ha aggiunto Mizer, “rimuovere le
frasi che citano le prove ottenute con la tortura, ma non ritirare la
mozione dicendo che il giudice è libero di usare le dichiarazioni
precedenti al processo pur se ottenute sotto tortura, o la sentenza del
giudice che dice che è lecito farlo, ottiene poco”.
Il ritiro di Martins aggiunge un nuovo livello di incertezza ai già
tumultuosi procedimenti di Guantanamo. Il generale era il procuratore
principale nel processo capitale, a lungo rinviato, del presunto
pianificatore dell’11 settembre Khalid Shaikh Mohammed e di altri
quattro uomini che si presume siano stati suoi complici. A causa di una
serie di auto-pensionamenti polemici, al momento non c’è un giudice
militare in carica per seguire il processo. I pubblici ministeri di
Guantanamo intendevano riprendere le udienze in occasione del ventesimo
anniversario dell’attentato. Anche nel caso di Martins, al momento non è
stato nominato un sostituto.
Nell’aprile 2020 si era ritirato dal servizio attivo il colonnello W.
Shane Cohen, il precedente giudice della Commissione Militare. Cohen era
il terzo giudice dal 2012 a presiedere il caso “11 Settembre”. Nel
settembre 2018 aveva annunciato il ritiro il colonnello Shelley Schools,
nominato solo un mese prima. Schools era il terzo giudice a presiedere
la Corte nel processo “USS Cole” dopo che il suo predecessore, il
colonnello Vance Spath si era ritirato dal servizio militare a luglio
2018. Nell’ottobre 2017, sotto il suo mandato, tutti gli avvocati di
Al-Nashiri si erano dimessi per protesta dopo che avevano scoperto che i
loro colloqui con l’imputato venivano intercettati illegalmente.
Inoltre, nell’aprile del 2019, una corte d’appello federale civile aveva
annullato tutti gli ordini emessi dal colonnello Spath perché si era
scoperto che aveva cercato di diventare un giudice dell’immigrazione del
Dipartimento di Giustizia mentre continuava a presiedere il proce
dimento istruttorio contro Al-Nashiri che è perseguito dal Dipartimento
di Giustizia. “Non prendiamo alla leggera – ha scritto la Corte – i
crimini che Al-Nashiri è accusato di aver commesso, ma la gravità dei
reati contestati e la gravità della sanzione che possono comportare
rendono tanto più importante la necessità di un giudice inappuntabile”.
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"CANDIDABILE PER IL GIUDICE PENALE, INCANDIDABILE PER IL GIUDICE CIVILE. L’ASSURDA VICENDA DELL’EX SINDACO DI CERIGNOLA" di Marco Magri
Il caso dell’avvocato Franco Metta, ex sindaco di Cerignola, comune sciolto per infiltrazioni mafiose, può essere d’esempio per riflettere su una disposizione di legge molto contraddittoria, alla quale forse politica e magistratura dovrebbero iniziare a guardare con atteggiamento più dubitativo.
Stando alle notizie circolate, Metta è stato dichiarato incandidabile dalla Corte d’appello di Bari ai sensi dell’articolo 143 comma 11 del Testo Unico sugli Enti Locali. Disposizione nella quale si prevede che, se il consiglio comunale è stato sciolto per infiltrazioni mafiose, gli amministratori locali «responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento» non possono ricandidarsi, per i due turni successivi, alle elezioni per il Parlamento nazionale, a quelle per il Parlamento europeo e alle elezioni amministrative in tutto il territorio nazionale (non solo per i singoli enti interessati dallo scioglimento). Per farli dichiarare incandidabili, il Ministro dell’interno ha l’onere di provocare un apposito processo, tra-smettendo al tribunale civile del luogo la stessa proposta di scioglimento inoltrata al Consiglio dei Mini-stri.
L’avvocato Metta, comunque, alle prossime elezioni ci sarà: si vota in autunno e l’ex sindaco ha tutto il tempo di impugnare in Cassazione la pronuncia della Corte d’appello. L’incandidabilità, per l’articolo 143, ha effetto soltanto dopo che è stata dichiarata dal giudice «con provvedimento definitivo». Ciò significa che, visti i tempi processuali, la decisione della Cassazione non arriverà prima delle nuove elezioni e, se confermerà la decisione della Corte d’appello, con Metta di nuovo Sindaco, si porrà un problema di decadenza anticipata dal mandato (questione delicata, perché la legge non è chiara neppure su questo).
Nel merito, la tesi accusatoria del Ministro, condivisa dalla Corte d’appello, è che Metta, quando era in carica, abbia generato, nella pubblica opinione locale, l’impressione di mantenere uno stile di vita inopportuno, perché apparentemente contiguo o non sufficientemente impermeabile alla criminalità organizzata. Ora non interessa se il fatto sia vero e correttamente riportato. Non importa neppure interro-garsi su Metta, sul suo livello di etica e di capacità politica e amministrativa. Il problema, qui, è la legge.
Dal 2012, l’art. 143 comma 11 TUEL “convive” con la legge Severino, che nega il diritto di candidarsi alle elezioni soltanto all’amministratore locale condannato con sentenza, per reati specifici (tra cui l’associazione mafiosa), o che abbia subito l’applicazione di una misura di sicurezza. Dunque Metta, per la legge Severino, è perfettamente candidabile. Non è mai stato rinviato a giudizio per uno dei reati ostativi alla carica di sindaco. Eppure rischia di essere dichiarato incandidabile, in forza dell’art. 143 comma 11 TUEL, per aver “provocato” il sospetto del Ministro.
Finora la Cassazione ha rifiutato di mettere sotto i riflettori questa macroscopica contraddizione, con-vinta che l’incandidabilità prevista dall’art. 143 comma 11 TUEL sia una misura di “prevenzione”. Ma molte sono le domande che la situazione normativa attuale solleva. Non è forse preventiva anche l’incandidabilità “per mafia” contemplata dalla legge Severino, che pure dispone esattamente il contra-rio? E che grado di coerenza c’è in un ordinamento che qualifica un amministratore locale, al tempo stesso, “candidabile”, per non aver mai riportato sentenze di condanna, e “incandidabile” perché il Ministro dell’Interno sospetta che la sua carica agevoli le infiltrazioni mafiose? Non si avverte, questa grave contraddizione, nel vedere la Cassazione decidere che un sindaco, ai sensi dell’art. 143 comma 11 TUEL, resta incandidabile persino se il giudice penale lo ha prosciolto dall’imputazione di concorso in associazione mafiosa?
Il caso dell’avvocato Metta non è il primo, e non sarà l’ultimo. C’è solo da augurarsi che lui o altri nella sua stessa situazione facciano valere, magari riportandole in Cassazione, le ragioni dell’incostituzionalità dell’art. 143 comma 11 del TUEL, forse anche del suo contrasto con la CEDU. Meglio ancora sarebbe, se il Parlamento abrogasse l’art. 143 comma 11 del TUEL. Non sarebbe, certo, la grande riforma che molti auspicano, ma, a volte, la cosa migliore è tornare a un buon punto di partenza.
EGITTO: CONDANNATI A MORTE 24 FRATELLI MUSULMANI
Un tribunale egiziano il 29 luglio 2021 ha condannato a morte 24 membri dei Fratelli Musulmani per l'uccisione di agenti di polizia in due casi separati, ha reso noto una fonte giudiziaria.
Il tribunale penale di Damanhour, a nord della capitale Il Cairo, ha riconosciuto colpevole il gruppo di diversi reati, compreso l’attentato esplosivo contro un autobus che trasportava agenti di polizia nel governatorato di Beheira nel 2015.
In questo primo caso sono stati condannati a morte 16 dei 24 imputati condannati complessivamente.
L'attacco portò alla morte di tre poliziotti e al ferimento di decine di altri.
Il secondo caso, anch'esso riguardante membri della Fratellanza e trattato dallo stesso tribunale, riguardava l'uccisione di un poliziotto nel 2014.
Otto dei 24 imputati sono stati processati in contumacia.
Tutte le condanne possono essere appellate, ha aggiunto la fonte.
L'Egitto ha messo fuori legge il gruppo islamista nel 2013, in seguito alla cacciata da parte dei militari dell'ex presidente Mohamed Morsi.
Da quando ha guidato il colpo di stato militare ed è diventato Presidente, Abdel Fattah el-Sissi ha represso i Fratelli Musulmani, con migliaia di militanti islamisti incarcerati.
I Fratelli Musulmani, fondati in Egitto nel 1928, chiedono che l'Islam sia al centro della vita pubblica.
(Fonti: AFP, 30/07/2021)
SUDAN: SEI PARAMILITARI CONDANNATI A MORTE PER LE UCCISIONI DI MANIFESTANTI
Un tribunale sudanese il 5 agosto 2021 ha condannato a morte sei membri di una forza paramilitare per aver ucciso sei persone durante le proteste nel 2019 per la carenza di cibo e carburante.
L'uccisione dei manifestanti, tra cui quattro minorenni, avvenne a luglio nella città di El-Obeid nel Nord Kordofan e suscitò indignazione in tutto il Sudan.
Alcuni giorni dopo, furono arrestati nove membri dell'unità paramilitare delle Forze di Supporto Rapido (RSF).
Al termine del processo, trasmesso su Sudan TV, il giudice Mohamed Rahma ha condannato a morte sei degli imputati, ha assolto altri due e ne ha deferito uno al tribunale per i minorenni, poiché all’epoca aveva meno di 18 anni.
Rahma ha affermato che le azioni dei sei colpevoli sono state "non necessarie" e "non proporzionate" alle presunte provocazioni verbali da parte dei manifestanti durante la manifestazione altrimenti pacifica.
I sei condannati a morte possono presentare appello.
Durante il processo, le famiglie delle vittime avevano chiesto “risarcimento” per le uccisioni.
L'RSF è stata costituita nel 2013 sotto l’ex presidente Omar al-Bashir, che è stato rovesciato nell'aprile 2019 a seguito di proteste di massa contro il suo governo.
Il gruppo paramilitare è nato dalle milizie arabe, note come Forze di Difesa Popolari o Janjaweed, che furono impiegate dal governo di al-Bashir per schiacciare la ribellione di una minoranza etnica nella regione occidentale del Darfur nel 2003.
(Fonti: AFP, 05/08/2021)
ARABIA: GIUSTIZIATO MEMBRO DELL’ISIS
Un membro dell’ISIS è stato giustiziato nella città di Jazan dopo essere stato riconosciuto colpevole di atti terroristici, ha comunicato il 29 luglio 2021 il Ministero dell'Interno saudita.
Il detenuto giustiziato è stato identificato come il cittadino saudita Mohammed bin Ibrahim bin Ali al-Rifai.
Secondo le autorità saudite, l’uomo aveva adottato l'ideologia takfiri, che viola i valori islamici, dichiarando fedeltà all'ISIS e alle sue pratiche terroristiche.
L’uomo aveva attaccato una banca nella città di Jazan, aprendo il fuoco contro le persone all'interno, causando due morti e due feriti.
Altre persone erano state tenute in ostaggio sul posto.
Prima di essere arrestato, l'aggressore avrebbe opposto resistenza, aprendo il fuoco contro le forze dell'ordine.
(Fonti: Asharq Al-Awsat, 31/07/2021)

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