NESSUNO TOCCHI CAINO - IX CONGRESSO DI NESSUNO TOCCHI CAINO - 17 E 18 DICEMBRE 2021
NESSUNO TOCCHI CAINO NEWS
Anno 21 - n. 42 - 13-11-2021
Contenuti del numero:
1. LA STORIA DELLA SETTIMANA : IX CONGRESSO DI NESSUNO TOCCHI CAINO - 17 E 18 DICEMBRE 2021
2. NEWS FLASH: QUANDO IL COVID SALVA LA VITA: SOSPESA UN’IMPICCAGIONE A SINGAPORE
3. NEWS FLASH: PER UNA GIUSTIZIA RIPARATIVA, CHE INTERROMPA LA CATENA PERPETUA DELL’ODIO E DELLA VENDETTA
4. NEWS FLASH: ARABIA SAUDITA: CONDANNA CAPITALE ANNULLATA E NUOVO PROCESSO PER ‘MINORENNE’
5. NEWS FLASH: INDIA: CORTE SUPREMA, ‘LA GIOVANE ETÀ DELLE VITTIME DI
STUPRO E OMICIDIO NON E’ SUFFICIENTE PER LA CONDANNA CAPITALE’
6. I SUGGERIMENTI DELLA SETTIMANA :
IX CONGRESSO DI NESSUNO TOCCHI CAINO - 17 E 18 DICEMBRE 2021
Nessuno tocchi Caino ti invita a partecipare al suo IX Congresso che è
convocato nel carcere di Opera a Milano, il 17 e 18 dicembre,
un’occasione – finalmente – di incontro reale e di dialogo tra noi.
Immersi come continuiamo a essere in uno “stato di emergenza” in cui a
emergere è lo Stato con tutto il suo armamentario di norme e procedure
eccezionali, mezzi e poteri speciali, noi vogliamo che ad emergere e
affermarsi siano invece gli stati di coscienza e di diritto orientati ai
valori umani universali. È proprio in momenti come quello che stiamo
vivendo in cui imperano la paura e i divieti che occorre essere speranza
contro ogni speranza.
Ritorniamo quindi al carcere di Opera dove il nostro “viaggio della
speranza” è partito sei anni fa. Dal Congresso del 2015, l’ultimo a cui
ha partecipato Marco Pannella, dagli ergastolani senza speranza, gli
“irredimibili” protagonisti del docufilm di Ambrogio Crespi e dai
“Laboratori Spes contra spem” nei quali si sono redenti, siamo arrivati
alla Corte di Strasburgo e alla Corte Costituzionale che hanno affermato
contro l’ergastolo ostativo il diritto alla speranza che abbiamo
celebrato nel Congresso del 2019, sempre a Opera.
“Il viaggio della speranza”, da libro curato da Sabrina Renna, Antonio
Coniglio e Lorenzo Ceva Valla su quello straordinario Congresso del
2019, è diventato un viaggio vero e proprio che ci ha portati ad
attraversare la Puglia, la Calabria, la Sicilia. Dalle terre del nostro
Paese, che il potere considera l’impero del male dove abitano i cattivi
da condannare a pene senza speranza, è emersa invece una storia diversa,
una “teoria” alternativa di fatti e di persone.
Nel Congresso del 17 e 18 dicembre racconteremo quest’altra storia, il
vissuto di persone che oggi costituiscono anche la nostra realtà
associativa, molto più forte, diversa e ricca di due anni fa.
Parteciperanno imprenditori perseguitati da misure interdittive e di
prevenzione antimafia, Sindaci di Comuni sciolti per mafia, detenuti e
detenenti, ex detenuti e loro famigliari vittime del sistema mortifero
del diritto e dell’esecuzione penale, cittadini cultori dello stato di
diritto, avvocati difensori dei diritti umani dentro e fuori le aule dei
tribunali.
Il IX Congresso sarà incentrato su due sessioni di dibattito generale dal titolo:
1. “Quando prevenire è peggio che punire”, perché negli ultimi anni gli
stessi processi e castighi penali, troppo garantisti e dagli esiti
incerti, sono stati soppiantati da processi e castighi sommari,
immediati e più distruttivi, quelli delle misure di prevenzione, dei
sequestri e delle confische personali e patrimoniali, delle informazioni
interdittive antimafia, dello scioglimento dei Comuni per mafia;
2. “Non un diritto penale migliore, ma qualcosa di meglio del diritto
penale” perché una pena retributiva, che è speculare al delitto, è
insensata e inutile; perché il carcere non è solo un luogo di privazione
della libertà, è diventato, davvero, anche “un luogo di pena” dove la
malattia, il dolore, la sofferenza, il patimento sono i tratti
dominanti, strutturali, istituzionali.
Se vuoi esserci, comunicaci la tua partecipazione al Congresso entro e
non oltre il 30 novembre e, per le necessarie autorizzazioni e
comunicazioni, anche i tuoi dati anagrafici (nome e cognome, luogo e
data di nascita), la tua email e un numero di telefono, scrivendo a info@nessunotocchicaino.it oppure telefonando o inviando un messaggio al 335 8000577.
Al link riportato in basso puoi vedere il video di promozione del
Congresso, nato da un’idea di Sabrina Renna e realizzato da Gianluca
Scalia, racconta i successi che abbiamo conseguito nei quasi trent’anni
di attività, dalla moratoria delle esecuzioni capitali all’ONU alle
sentenze delle Alte Giurisdizioni sull’ergastolo ostativo, e lascia
spazio ai nuovi traguardi del nostro prossimo Congresso.
Se non lo hai ancora fatto, ti chiediamo di iscriverti per partecipare
al Congresso anche con la tessera di Nessuno tocchi Caino, la fiaccola
della speranza contro ogni speranza.
Ti aspettiamo!!
Sergio D’Elia (Segretario), Elisabetta Zamparutti (Tesoriere), Rita Bernardini (Presidente).
La Casa di Reclusione di Opera si trova in Via Camporgnago 40, Milano
ISCRIZIONE A NESSUNO TOCCHI CAINO (almeno 100 euro)
· Bollettino postale: intestato a Nessuno tocchi Caino, C/C n. 95530002
· Bonifico bancario: intestato a Nessuno tocchi Caino,
IBAN IT22L0832703221000000003012
· Paypal: attraverso la pagina www.nessunotocchicaino.it/cosa
· Con carta di credito telefonando al 335 8000577
N. B. I contributi a Nessuno tocchi Caino sono deducibili dalle tasse in base al D.P.R. 917/86
Per saperne di piu' : https://www.youtube.com/watch?
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QUANDO IL COVID SALVA LA VITA: SOSPESA UN’IMPICCAGIONE A SINGAPORE
Elisabetta Zamparutti
Il virus malvagio che tutti temono ha improvvisamente fatto un incantesimo: ha fermato la mano del boia a Singapore. Nagaenthran Dharmalingam, un giovane malesiano di 33 anni, doveva essere impiccato il 10 novembre, dopo oltre dieci anni trascorsi nel braccio della morte per un reato legato alla droga. Ma quando la corte, alla vigilia del giorno fatidico, si è riunita per decidere su un ricorso presentato in extremis dall’avvocato M. Ravi in merito alla sua disabilità intellettiva – Dharmalingam ha un QI di 69 – ha riscontrato che aveva contratto il Covid e ha rinviato l’esecuzione.
La pandemia ha in generale imposto una “tregua nelle esecuzioni”. In parte per le lentezze processuali, in parte per alcuni sviluppi politici.
Nel 2020 e in questo 2021, Singapore, per la prima volta dal 2013, non ha effettuato impiccagioni. Non ha però smesso di pronunciare condanne a morte. E si è distinto per due casi in cui la condanna a morte è stata emessa, l’anno scorso, non in un’udienza fisica ma tramite Zoom.
Quando il 9 novembre, il giudice Andrew Phang ha annunciato la sospensione dell’esecuzione di Dharmalingam, ha spiegato come la decisione sia stata frutto della “logica, del senso comune e di quello di umanità”. Logica, senso comune e senso di umanità che dovrebbero far riflettere questa piccola isola città-stato del sud-est asiatico, e noi stessi, sull’insano primato che riveste nel microcosmo della pratica della pena capitale. Quello di avere una legislazione anti-droga tra le più severe al mondo e di praticare la pena di morte quasi esclusivamente per questo tipo di reati in un regime avvolto ancora in gran parte dalla segretezza.
All’aeroporto, i formulari doganali avvertono senza mezzi termini i viaggiatori in arrivo sul rischio di “pena di morte per i trafficanti di droga”. Qualsiasi persona con più di 18 anni trovata in possesso di oltre 15 grammi di eroina, 30 grammi di cocaina, 500 grammi di cannabis o 250 grammi di metanfetamine è condannata all’impiccagione.
Quando Nagaenthran Dharmalingam viene arrestato nel 2009 aveva sotto i suoi larghi pantaloni un pacchetto di 42,72 grammi di eroina legato alla coscia sinistra. Sembrava destinato a soccombere in un Paese in cui la pena di morte era addirittura obbligatoria. La sentenza capitale del 2010 è infatti confermata in appello nel 2011.
Nel 2013, però, Singapore si rende conto che è giunto il tempo di rivedere tale disumana legge e introduce un margine di discrezionalità nel comminare la pena di morte o l’ergastolo e 15 colpi di bastone, per chi sia solo un corriere o un collaboratore con la giustizia. In alternativa, chi dimostra di essere un corriere potrebbe anche evitare la pena di morte se mentalmente o intellettualmente disabile. Dharmalingam, nel 2015 chiede allora la revisione. Ma perde il ricorso in primo grado nel 2017 e in appello nel 2019.
Lo scorso mese di ottobre, il Servizio delle prigioni manda una lettera a sua mamma per informarla della data dell’esecuzione e darle modo di far visita al figlio. La lettera viene fatta girare sui social media. In questo Paese dove non c’è quasi dibattito pubblico sulla pena di morte, anche perché leggi speciali limitano la libertà di stampa, accade che parte una mobilitazione internazionale che raccoglie oltre 60.000 firme su un appello rivolto al Presidente di Singapore Halimah Yacob affinché conceda la grazia.
Oltre alla disabilità mentale, viene avanzato anche il caso che Dharmalingam sia stato usato nell’ambito del traffico di esseri umani.
Intervengono il Primo Ministro della Malesia Ismail Sabri Yaakob, un gruppo di esperti ONU, il miliardario inglese Richard Branson, oltre alla delegazione dell’Unione Europea e le rappresentanze della Svizzera e della Norvegia.
Sta di fatto che ad oggi la speranza di Dharmalingam è, paradossalmente legata al Covid, in un mondo che lascia mietere ben più morti alle politiche proibizioniste che alla pandemia.
PER UNA GIUSTIZIA RIPARATIVA, CHE INTERROMPA LA CATENA PERPETUA DELL’ODIO E DELLA VENDETTA
Catello Romano*
“Mai, invero, si placano quaggiù gli odi con l’odiare: con il non odiare si placano, questa è Legge Eterna”. Movendo dal verso posto qui in epigrafe – così squisitamente buddhista nella forma quanto universale nella sostanza – vorremmo parlare di ciò che assai colpevolmente si affaccia nel nostro Paese parecchio tardivamente, una realtà che va sotto la denominazione di «giustizia riparativa» e di cui si è sentita l’eco nella recente riforma del processo penale fortemente voluta da Marta Cartabia.
Dalla sola definizione sorgono legittimi alcuni interrogativi, quali: «ma la giustizia, di per sé, non è già riparativa? Non è intrinseco alla nozione stessa di giustizia lo scopo – come si suol dire anche colloquialmente – di “raddrizzare il torto”, “restituire il maltolto”, “pareggiare i conti”, “fare giustizia”, per l’appunto!?». Perché, dunque, questo apparente pleonasmo? Domande nient’affatto peregrine, e una risposta a esse esiste e tenteremo di darla.
Se c’è una cosa nella quale noi esseri umani eccelliamo – oltre che nel trovare giustificazioni per tutto – è certamente quella di dimenticare e di farlo in fretta; abbiamo una memoria sì corta (quando ci conviene) da poter affermare senza esagerazioni che se vi è qualcosa che la Storia insegni è che essa non insegna nulla. Il che, paradossalmente, è comunque qualcosa.
Dopo millenni di esecuzioni capitali (che tutt’ora sussistono in numerosi paesi), di lavori forzati, delle più disparate e fantasiose sevizie fisiche e psicologiche, dell’istituzione di veri e propri «cimiteri per vivi» (F. Turati) – ove si lasciano letteralmente languire sino al termine della loro esistenza esseri che smettono di essere umani e che sopravvivranno di vane speranze, ineluttabilmente trasformantisi in disperazione – l’umanità ha imparato ben poco, a voler essere buoni, e certamente il crimine non è diminuito e men che meno scomparso, ovviamente, ammesso che fosse realmente questo l’obiettivo prefissatosi ogni volta con l’utilizzo di tali mezzi “deterrenti” (sic!). Anzi, sotto questo riguardo, si è certamente fallito nella maniera più assoluta. A ben guardare, pare che ormai intorno a noi non ci sia altro che violenza e malvagità delle più gratuite, beote e ripugnanti, come mai viste prima. Si ha l’impressione che il «male» l’abbia avuta vinta e che la barriera che conteneva le famose orde di Gog e Magog sia totalmente crollata e che queste vaghino liberamente su tutta la terra, la quale appare come pervasa e avvolta da un velo d’oscurità dei più asfissianti, quasi a voler soffocare quelle poche realtà ancora spiritualmente vive atte al riscatto e alla salvezza dell’anima umana che ancora vi aspiri. Che non si leggano, però, tali considerazioni come un’abdicazione pessimistica di fronte al mondo “malato” e da rifuggire, tutt’altro! Il nostro non è che un sano e sereno realismo dinanzi ai fatti, anche perché viviamo con la ferma certezza che «porta inferi non prevalebunt».
Tornando alla memoria, questa ci fa così “difetto” che abbiamo sentito il bisogno e la necessità d’istituire le Giornate della Memoria per rammentarci di tutto, anche di quelle cose che dovrebbero essere le più scontate all’animo realmente umano. Così abbiamo quella per ricordare la barbarie della Shoah e contro l’antisemitismo; quella per Hiroshima e Nagasaki; quella per le vittime delle Foibe; per il genocidio degli Armeni et cetera et cetera. La lista è lunghissima e, ahinoi, non mancherà di accrescersi vista la poca capacità che abbiamo a imparar dai nostri delitti passati. Pertanto, date queste premesse, ci sentiamo di poter abbozzare una risposta almeno parziale alle domande con cui abbiamo aperto queste considerazioni e dire che era più che logico dover sentire prima o poi la ineludibile necessità di apporre la qualifica di «riparativa» a una forma e un percorso di giustizia che non pretende affatto di sostituirsi – per il momento, almeno – a ciò che ci è familiare sotto questo nome, ma sovrapporvisi semmai per soddisfare l’esigenza di restituire al concetto di giustizia il suo significato primevo e l’originario ruolo, ossia quello di bilanciare nei limiti delle possibilità umane uno squilibrio qualsiasi e dunque restaurarla nella sua propria funzione. Purtroppo, infatti, assai sovente questa funzione riparativa della giustizia è totalmente elusa e disattesa, tradendo de facto la sua stessa essenza, in quanto pressoché sempre – magari pensando di far del “bene” – la concezione che ci ritroviamo applicata in una sentenza è quella meramente punitivo-retributiva, senza avvedersi che proprio in tal modo d’operare si finisce per eccedere nel
catalizzare tutta la “cura” sull’autore del delitto, trascurando bellamente la vittima di esso – una vera e propria inversione dei fini.
E’ da questo punto di vista, dunque, che la cosiddetta «giustizia riparativa» (o «riconciliativa», «rigeneratrice», restorative justice in inglese) si pone come realmente rivoluzionaria – etimologicamente parlando, da re-volvere –, in quanto si prefigge di riportare al «principio» e al suo senso autentico il concetto di giustizia, senza per questo voler escludere il lato sanzionatorio che con la pena (d’una qualsiasi specie) vada a soddisfare, in un certo qual modo, il desiderio di vendetta di cui tutti, a diversi gradi, siamo normalmente portatori poiché, come ha magistralmente rilevato il Dott. Bouchard – rievocando la ben nota tragedia eschilea – l’istituzione dei tribunali fu voluta dalla Dea Atena «non perché la vendetta [fosse] ingiusta di per sé, perché se proporzionata contiene un’idea di giustizia, di civiltà. Ma [...] perché [volle] impedire la ripetizione all’infinito del meccanismo vendicativo, che è una prospettiva profondamente diversa
». (Continua)
* Detenuto nel Carcere di Catanzaro
ARABIA SAUDITA: CONDANNA CAPITALE ANNULLATA E NUOVO PROCESSO PER ‘MINORENNE’
La Corte Suprema saudita ha annullato la condanna a morte di un giovane a seguito di quello che gruppi per i diritti umani hanno definito un "processo gravemente iniquo" per crimini che il ragazzo avrebbe commesso da minorenne, ha reso noto la sua famiglia il 10 novembre 2021.
"La Corte Suprema dell'Arabia Saudita ha annullato la sentenza che riguarda il mio figlio più giovane, Abdullah al-Huwaiti", ha scritto sua madre su Twitter, ringraziando tutti coloro che le sono stati accanto.
La legge saudita stabilisce che nel suo caso debba ora esserci un nuovo processo, ha osservato l’organizzazione contro la pena di morte Reprieve.
Sebbene non sia più a rischio di esecuzione imminente, Huwaiti potrebbe ancora essere condannato a morte in una fase successiva.
L'ufficio stampa del governo di Riad non ha risposto nell’immediato a una richiesta di commento.
Huwaiti è stato arrestato quando aveva 14 anni e condannato a morte tre anni dopo con l'accusa di omicidio e rapina a mano armata insieme ad altri cinque imputati, in un caso attentamente monitorato da gruppi per i diritti umani.
Human Rights Watch e Reprieve hanno detto che tutti e sei gli imputati nel caso hanno dichiarato al processo che le loro confessioni sono state estorte negli interrogatori attraverso la tortura o la minaccia di tortura.
Nel 2020 le autorità saudite hanno abolito la pena di morte per i minorenni e hanno affermato che l'applicazione sarebbe stata retroattiva.
La Commissione per i Diritti Umani del Regno, legata al governo di Riad, in seguito ha chiarito che il divieto si applica solo a una categoria minore di reati nota nel diritto islamico come "ta'zeer".
Ciò significa che i giudici possono ancora condannare a morte i minorenni in relazione alle altre due categorie, secondo l'interpretazione della sharia dell'Arabia Saudita: "houdoud", relativa a crimini gravi che comportano una punizione prescritta, incluso il terrorismo, e "qisas", o retribuzione, che di solito riguarda l’omicidio.
Huwaiti è stato riconosciuto colpevole di un crimine "houdoud".
"Restiamo preoccupati per la vita di Abdullah Al-Howaiti, nonostante la decisione della Corte Suprema", ha dichiarato Taha al-Hajji, un avvocato saudita dell'Organizzazione Europea Saudita per i Diritti Umani.
(Fonti: Reuters, 11/11/2021)
INDIA: CORTE SUPREMA, ‘LA GIOVANE ETÀ DELLE VITTIME DI STUPRO E OMICIDIO NON E’ SUFFICIENTE PER LA CONDANNA CAPITALE’
La giovane età delle vittime nei casi di stupro con omicidio non è stata considerata "il fattore unico o sufficiente da questa Corte" per imporre la pena di morte, ha affermato la Corte Suprema indiana il 10 novembre 2021, con riferimento all’analisi di 67 casi simili trattati dalla Corte stessa negli ultimi 40 anni.
L'importante osservazione della Corte Suprema è giunta nell’esame dell’appello del condannato a morte Irappa Siddappa.
L'Alta Corte del Karnataka il 6 marzo 2017 ha confermato la condanna capitale di Siddappa, riconoscendolo colpevole del rapimento, stupro e omicidio di una bambina di cinque anni, avvenuti nel villaggio di Khanapur nel Karnataka nel 2010.
Dopo il crimine, l’uomo mise il corpo della vittima in un sacco, gettandolo in un ruscello.
Un collegio composto dai giudici L Nageswara Rao, Sanjiv Khanna e BR Gavai ha confermato la colpevolezza di Siddappa per i reati di stupro, omicidio e distruzione di prove, ma ha annullato la condanna a morte che era stata emessa dalle corti di ordine inferiore per motivi che includevano la minore età della vittima, commutandola in ergastolo per un periodo di almeno 30 anni.
"Troviamo sufficienti attenuanti per commutare la sentenza di morte inflitta dal tribunale di primo grado e confermata dall'Alta Corte in reclusione a vita, con la condizione che il ricorrente non avrà diritto alla liberazione anticipata/remissione per il reato ai sensi della Sezione 302 (omicidio) del Codice fino a quando non avrà scontato una effettiva reclusione di almeno 30 anni", è scritto nel verdetto emesso dal giudice Khanna a nome del collegio.
La Corte ha inoltre stabilito che le sentenze debbano essere eseguite contemporaneamente e non consecutivamente.
La Corte Suprema ha ampiamente esaminato argomentazioni basate sulla minore età delle vittime nei casi di stupro e omicidio, facendo riferimento alla sentenza della stessa Corte nel caso Shatrughna Baban Meshram, in cui erano state esaminate 67 sentenze della Corte Suprema negli ultimi 40 anni.
In queste sentenze, la condanna a morte era stata inflitta dal tribunale o dall'Alta Corte per i presunti reati di cui alle sezioni 376 (stupro) e 302 (omicidio) del Codice Penale Indiano, e in cui l'età delle vittime era inferiore a 16 anni, ha detto la più alta Corte.
"Riguardo questi 67 casi, questa Corte ha affermato la condanna a morte dell'imputato in 15 casi. In tre, ... di questi 15 casi, la condanna a morte è stata commutata in ergastolo da questa Corte nelle istanze di revisione.
“Dei restanti 12 casi, in due casi..., la condanna a morte è stata confermata da questa Corte e le istanze di revisione sono state respinte. Pertanto, ad oggi, la condanna a morte è stata confermata in 12 dei 67 casi in cui i principali reati erano stati presumibilmente commessi ai sensi delle sezioni 376 e 302 dell'IPC e in cui le vittime avevano un'età di circa 16 anni o meno", ha affermato.
In almeno 51 dè i questi 67 casi le vittime avevano un'età inferiore ai 12 anni, inoltre in tre casi la pena di morte è stata commutata in ergastolo”, ha aggiunto.
“Dai dati di cui sopra risulta che la tenera età della vittima non è stata considerata da questa Corte come unico o sufficiente fattore per comminare una condanna a morte. Se così fosse, allora tutti, o quasi tutti i 67 casi sarebbero culminati con l'imposizione di una sentenza di morte", ha affermato la Corte Suprema.
Facendo riferimento a vari verdetti la Corte Suprema ha affermato che sebbene si tratti di un reato atroce che richiede una condanna, non rientra tra i "più rari tra i rari, tali da richiedere l'eliminazione del colpevole dalla società".
Il governo statale non ha mostrato nulla che dimostri la probabilità che il condannato commetta atti di violenza tali da costituire una continua minaccia per la società, e la sua condotta in prigione è stata descritta come soddisfacente, ha osservato.
«Non c'è dubbio che il ricorrente abbia commesso un abominevole delitto, e per questo riteniamo che l'ergastolo servirà come punizione e penitenza sufficiente per le sue azioni, in assenza di qualsiasi elemento per ritenere che, se lasciato in vita, rappresenti una minaccia grave e seria per la società, inoltre l'ergastolo a nostro avviso scongiurerebbe tale minaccia.
Crediamo che ci sia speranza di riforma e di riabilitazione, per cui l'opzione dell'ergastolo non è certo preclusa e quindi accettabile", ha concluso il collegio.
(Fonti: ndtv.com, 10/11/2021)


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